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La Regione approva due nuovi regolamenti in materia di immigrazione

Il primo disciplina i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni delle spese restanti a carico afferenti all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni; nel secondo c'è il via libera alle nuove disposizioni per i contributi e la realizzazione di azioni in materia di istruzione e formazione

Approvati due regolamenti regionali in tema accoglienza e immigrazione. Il primo disciplina i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni delle spese restanti a carico afferenti all'accoglienza e all'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni. Il secondo dà il via libera alle nuove disposizioni per i contributi e la realizzazione di azioni in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri.

Minori stranieri

Per quel che riguarda il regolamento sull'accoglienza e l'ospitalità dei minori stranieri, come ha spiegato l'assessore regionale all'Immigrazione Pierpaolo Roberti, le domande possono essere presentate dai Comuni (in forma singola o associata) e dagli enti gestori dei servizi sociali delle amministrazioni municipali per essere rimborsati delle spese a loro carico. La richiesta va inviata, tramite posta elettronica certificata, entro il termine del 31 ottobre di ogni anno al servizio regionale competente. La documentazione deve comprendere: il periodo di riferimento per il quale è richiesto il rimborso; l'ammontare delle spese sostenute e l'importo del rimborso richiesto; le denominazioni dei gestori e delle strutture di accoglimento, oltre al costo minimo e massimo delle rette applicato; il numero di minori stranieri non accompagnati; l'elenco dei destinatari neomaggiorenni e gli estremi dei decreti con cui il competente Tribunale dei minorenni dispone l'affidamento ai servizi sociali. Sono ammessi al rimborso, nella misura del 100 per cento della spesa, salvo eventuali rideterminazioni, i costi direttamente connessi all'accoglienza. Non vengono invece rimborsati i costi indiretti sostenuti dai Comuni e dagli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni anche se collegati all'accoglienza, come ad esempio le retribuzioni del personale e le spese di struttura. Il rimborso è previsto anche successivamente al raggiungimento della maggiore età esclusivamente per coloro che proseguono i percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati in prima dei 18 anni e che sono in affidamento ai Servizi sociali con decreto del Tribunale dei minorenni.

Istruzione e formazione

In relazione al regolamento per i contributi in materia istruzione e formazione, possono beneficiare della misura le istituzioni scolastiche statali e paritarie, oltre agli enti locali, in forma singola o associata. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che prevedano una o più delle seguenti attività nella forma del laboratorio, tra cui: la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana; la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali; la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori, il dialogo con le famiglie; i progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per contrastare la dispersione scolastica. La contribuzione viene calcolata in base al numero di laboratori proposti e al numero degli alunni stranieri che necessitano di sostegno scolastico secondo determinati parametri, tra i quali quello della quota fissa di mille euro per ciascun laboratorio proposto, fino a un massimo di 10mila euro complessivi.

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