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Cronaca

Ordinanza irragionevole: il Tar sospende la decisione del Fvg di non riaprire le superiori

Il Tribunale amministrativo del Fvg ha deciso l'annullamento dell'ordinanza che ha imposto agli istituti secondari regionali la didattica a distanza al 100% fino al 31 gennaio

Un tira e molla che lascia al centro i ragazzi delle scuole superiori di secondo grado: da una parte la Regione Fvg, con l'ordinanza che aveva imposto la didattica a distanza al 100% almeno fino al 31 gennaio, dall'altra alcuni genitori che questa stessa ordinanza l'avevano impugnata con un ricorso al Tar. E, infine, la decisione di quest'ultimo di dare ragione alle famiglie, accogliendo il ricorso e sottolineando gli aspetti negativi della didattica a distanza sulla salute psico-fisica degli studenti.

I giudici amministrativi hanno bocciato il provvedimento firmato a suo tempo da Massimiliano Fedriga, definendo le motivazioni dell'ordinanza come "irragionevoli e contradditorie".

Il testo

Considerato altresì che il ricorso non mette in dubbio il potere della Regione di adottare misure più restrittive di quelle dettate a livello nazionale con i vari DPCM succedutesi a far tempo dall’adozione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 e in virtù della previsione di cui all’art. 1 comma 16 di tale norma, ma contesta, sostanzialmente, l’istruttoria espletata e la motivazione addotta; che quindi si ritiene che le misure derogative avrebbero dovuto essere, quantomeno, giustificate da dati di contagio “diversi e peggiori rispetto ai precedenti” e che comunque, a prescindere dai dati statistici rilevati, la scelta di non permettere l’apertura delle scuole secondarie dovrebbe ritenersi irrilevante rispetto ad essi perché, essendo le stesse chiuse già dal 16.11.2020, sarebbe evidente che la frequenza scolastica non avrebbe avuto alcuna incidenza al riguardo; che sarebbe una scelta illogica ed evidenza di una disparità di trattamento rispetto alle aperture di altre attività che, pur avendo contribuito a tale dato statistico, purtuttavia continuano ad essere permesse; che se ne dovrebbe quindi dedurre che il pericolo che l’ordinanza vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sé e per sé considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti; che, infine, l’ordinanza regionale denoterebbe una specifica contraddittorietà, perché, al fine di contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza, ma non verrebbe evidenziato alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica dipendente dalle concrete modalità di effettuazione della didattica ; che sarebbe stata inoltre del tutto pretermessa ogni valutazione del diritto dell'alunno di veder garantita un'adeguata attività didattica (art. 26 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e artt. 33 e 34 della Cost.) ma, soprattutto, la complessiva tutela al proprio diritto alla salute (art. 32 della Cost.), che sarebbe fortemente compromesso dalla DAD; che viene quindi chiesta una sospensione cautelare monocratica in considerazione della limitata durata temporale dell’ordinanza, destinata a valere dal 7 al 31 gennaio 2021; 

Ritenuto che: nonostante la limitata durata temporale dell’ordinanza non se ne può tuttavia escludere la portata gravemente dannosa, anche per la salute psico-fisica dei giovani allievi interessati, sicuramente compromessa dall’impossibilità di intrattenere le normali relazioni sociali tipiche di quell’età e connesse alla frequentazione scolastica e che quindi, a tale riguardo, vengono a subire un trattamento diverso e più dannoso rispetto ai giovani di pari età residenti in altre regioni, contraddistinte da dati statistici che non risultano significativamente diversi e peggiori e che sono collocate in analoga fascia di rischio; che il puntuale rispetto da parte delle istituzioni scolastiche di tutta la normativa di sicurezza e l’attivazione del già previsto potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale possono, d’altro canto, ritenersi sufficienti ad evitare qualsiasi incremento della situazione di rischio epidemiologico, fermo restando comunque il potere della Regione di intervenire nuovamente, in presenza di significative modifiche di tale situazione; Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza di misure cautelari monocratiche unitamente a quella di abbreviazione termini che vengono dimezzati, onde permettere la decisione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021. P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato ed accoglie l’istanza di abbreviazione termini e ne dispone il dimezzamento.

Cosa succederà

Nel decreto firmato dal Presidente Oria Settesoldi si legge poi che il Tar "fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021". 

In ogni caso la didattica in presenza sarà prevista al 50%, come stabilito dalla normativa nazionale e sembra improbabile che gli studenti possano ritornare in classe prima del 28 gennaio. Il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, sta però pensando a come risolvere la situazione tramite avvocatura e segretariato generale.

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