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Cronaca

Acquisti fuori dal Comune di residenza: le precisazioni sugli spostamenti

Le indicazioni sulla possibilità di fare acquisti in un comune diverso da quello di residenza possono arrivare solo dalle istituzioni governative, e, sul territorio, dal prefetto

Confcommercio Udine precisa che le indicazioni sulla possibilità di fare acquisti in un comune diverso da quello di residenza possono arrivare solo dalle istituzioni governative, e, sul territorio, dal prefetto. Impropria pertanto qualsiasi attribuzione all’associazione di un’interpretazione delle norme che Confcommercio si è limitata a riportare. Per fare anzi ulteriore chiarezza, a vantaggio delle imprese e del consumatore, sul sito dell’associazione sono pubblicate le precisazioni nel dettaglio del prefetto di Udine Angelo Ciuni in merito a spostamenti, attività economiche, sportive e prestazioni sanitarie, in relazione al Dpcm del 3 novembre scorso.

È stata pubblicata ieri la Circolare esplicativa del Prefetto di Udine circa le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e le limitazioni previste per la cd ” zona arancione” in cui, ad oggi, è inserita la Regione FVG.

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Attività di ristorazione e pasti in convenzione

Nel solo caso in cui la convenzione stipulata con un’azienda preveda la somministrazione di pasti a personale dell’azienda stessa che, per ragioni oggettive, non abbia la possibilità di ristorarsi in un luogo al chiuso o comunque riparato (quale il personale di cantieri edili, stradali e analoghi), ricorrendo i presupposti di necessità, la somministrazione dei pasti può avvenire all’interno dell’esercizio convenzionato, a condizione che “vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio” e il ristoratore tenga un elenco nominativo del personale aziendale cui vengono somministrati i pasti, da esibirsi alle Forze dell’Ordine in caso di controllo”.

Spostamenti tra comuni diversi

Per tali ragioni e nell’ottica dell’utilizzo del “buon senso”, le deroghe al divieto di cui all’art. 2 comma 4, lett. b) per lo svolgimento di attività o la fruizione di servizi non sospesi, devono essere considerate giustificate solo ove alla base ci siano comunque situazioni di necessità legate ad una concreta mancanza o sostanziale limitatezza del servizio nel comune di residenza, domicilio o abitazione e che di detto servizio non si possa usufruire con modalità alternative (consegna a domicilio, acquisto via web, etc, …)".

Si raccomanda di rispettare le norme vigenti e le note interpretative riportate nella circolare, munendosi, se del caso, dell’autodichiarazione ”la cui veridicità sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato“.

Confcommercio è a disposizione allo 0432/538714 e all’indirizzo di posta elettronica sindacale@ascom.ud.it. 

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