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Emergenza scuola

Emergenza scuola con l'obbligo vaccinale, in alcuni istituti 10% di prof no vax

"Nei prossimi giorni potrebbe essere difficile trovare dei supplenti"

"La vera emergenza per le scuole del Friuli Venezia Giulia, dove in alcuni istituti si raggiungono punte di professori no vax fino a oltre il 10 per cento, nei prossimi giorni potrebbe essere quella di non trovare supplenti, quindi di non poter garantire il diritto allo studio per mancanza di personale". Lo ha detto ieri la presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Teresa Tassan Viol, commentando la situazione attuale degli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia alle prese con l'emergenza Covid e con l'introduzione dell'obbligo vaccinale dal 15 dicembre. La misura interesserà ciascuno in maniera diversa, in corrispondenza al proprio piano vaccinale. Bisogna infatti rispettare i tempi previsti tra prima, seconda e terza dose. Inoltre il DL 26 novembre 2021 specifica che la dose di “richiamo”, cioè la terza dose, può essere fatta entro i termini di scadenza del Green pass.

Se si sceglie di non aderire all’obbligo

Il personale scolastico che sceglie di non aderire all’obbligo di vaccinazione (al di là dei casi previsti dalla normativa per esenzione o differimento), va incontro alla sospensione dall’attività lavorativa. Nel caso del personale scolastico deve essere il dirigente scolastico a rilevare l’inosservanza dell’obbligo con comunicazione scritta che determina:

- l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa
- la conservazione del rapporto di lavoro

La sospensione non ha conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, nè altri compensi o emolumenti. Fino a quando dura la sospensione? Il termine è indicato nel DL 26 novembre 2021 “La sospensione e’ efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021“.

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