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Punto nascita di Palmanova, il Tar dice di no al Comune

Respinto il ricorso. Martines: “Motivazioni illogiche e tante contraddizioni giuridiche. Ciò che valeva per Latisana tre anni fa, ora non vale più per Palmanova. Valutiamo ricorso al Consiglio di Stato”

“Una sentenza che evidenzia notevoli contraddizioni giuridiche e che non prende in minima considerazione  leggi dello Stato che assicurano livelli essenziali di assistenza e di sicurezza. Una serie di motivazioni illogiche contro cui stiamo valutando un ricorso al Consiglio di Stato”. Queste le prima dichiarazioni del Sindaco di Palmanova Francesco Martines alla pubblicazione della sentenza del TAR che respinge l’istanza presentata dal Comune stesso contro la decisione della Regione FVG e dell’Azienda Sanitaria di chiudere il Punto Nascita di Palmanova per riaprire quello di Latisana.

Ciò che valeva tre anni fa per Latisana, ora non vale più per Palmanova. Quella volta il fattore sicurezza, riconosciuto da un accordo Stato-Regioni nel maggior numero di nati in un anno e che prevedeva la chiusura di quelli sotto i 500 nati, ora non è più stato considerato dal TAR. Si chiude quindi un reparto eccellente, da 780 parti all’anno, per riaprirne uno per il quale si sta facendo di tutto per far superare i 500 nati. Ancora più pericolosa come sentenza in quanto legittima la Regione a fare scelte organizzative meno costose anche a scapito della sicurezza nelle cure. Si parla di scelte programmatiche regionali, quando la norma di chiusura del Punto Nascita, compresa in una sola riga di testo, senza alcuna fase istruttoria e con il parere contrario della comunità medico scientifica, è stata inserita all’ultimo secondo e in tutta fretta in una legge omnibus che nulla aveva a che fare con la riforma sanitaria. Si legittimano le sconcertanti affermazioni pubbliche di Massimiliano Fedriga secondo cui l’inserimento in legge della chiusura del punto nascita sia stata fatta proprio per impedire al Comune di ricorrere al TAR e chiedere il rispetto della legge. Il Collegio del TAR afferma anche che solo per le strutture private l’autorizzazione e l’accreditamento si pongono come condizioni perché le stesse possano esercitare le prestazioni sanitarie, in palese contrasto con le inderogabili disposizioni statali del D.lgs 502/1992”.

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