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Elezioni amministrative 2023

Speciale elezioni amministrative: tutto quello che c'è da sapere

Domenica 2 e lunedì 3 aprile si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e delle amministrazioni di 24 Comuni, di cui 12 in provincia di Udine. Per Udine e Sacile, dove la popolazione è superiore ai 15 mila abitanti, l'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 16 e lunedì 17 aprile. 

Orari

Nella giornata di domenica i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23; il lunedì dalle 7 alle 15. 

Elezioni regionali, parlano i quattro candidati presidente

Come si vota in Regione

La votazione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza ad un candidato consigliere. 

Come si vota in Regione

L’elettore può esprimere un voto:
a) solo per il candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente;
b) per una lista collegata al candidato Presidente. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente;
c) per un Presidente e una lista a lui non collegata (c.d. voto disgiunto);
d) per un candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare. In tal caso il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Presidente collegato.

Scheda circoscrizione di Udine

Scheda circoscrizione di Tolmezzo

Come si vota a Udine, tutti i candidati e le liste

L’elettore può esprimere il voto al sindaco e ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale; può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere. L’elettore vota il candidato sindaco tracciando un segno sul suo nominativo; in questo caso il voto vale solo per il candidato sindaco e non si estende alle liste collegate, anche se la lista collegata è una sola.

L’elettore vota la lista tracciando un segno sul suo simbolo; in questo caso il voto si estende automaticamente al candidato sindaco collegato. Naturalmente, è possibile votare contestualmente sia il candidato sindaco, sia una lista ad esso collegata. Inoltre, è ammesso il così detto voto disgiunto, per cui è possibile votare per una lista e, contemporaneamente, per un candidato sindaco non collegato con la lista votata.

L’elettore esprime il voto di preferenza scrivendo sull’apposito spazio accanto al simbolo della lista votata il cognome del candidato consigliere prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

Per quanto riguarda in particolare l'espressione del voto di preferenza, devono essere tenuti presenti le seguenti disposizioni: se un candidato ha due cognomi l'elettore deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è la possibilità di confondere candidati della stessa lista; in caso di indentità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore deve scrivere anche il nome e in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita; se l'elettore ha votato più di una lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista che ai candidati; se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi in quella lista, il voto è attribuito sia alla lista che ai candidati; sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata; sono nulle le preferenze espresse per candidati compresi in liste diverse da quella votata, o numericamente anzichè nominativamente, oppure senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della lista, della legge regionale 19/2013). Se la preferenza è espressa per persona non candidata, sia pure un leader nazionale di quella formazione politica, il voto è nullo.
 
Nel ballottaggio, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Cosa fare in caso di smarrimento della tessera elettorale

Come si vota negli altri Comuni, tutti i candidati e le liste

In ambito regionale le uniche differenze tra il sistema elettorale dei comuni sino a 15.000 abitanti e quello dei comuni con popolazione superiore sono rappresentate dalla facoltà per l'elettore di esprimere un voto disgiunto e dall'eventualità di un secondo turno di votazione, entrambe previste soltanto per i comuni superiori.

Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l’elettore può esprimere il voto al sindaco e ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale; può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere.

L’elettore vota il candidato sindaco tracciando un segno sul suo nominativo; in questo caso il voto vale solo per il candidato sindaco e non si estende alle liste collegate, anche se la lista collegata è una sola.

L’elettore vota la lista tracciando un segno sul suo simbolo; in questo caso il voto si estende automaticamente al candidato sindaco collegato. Naturalmente, è possibile votare contestualmente sia il candidato sindaco, sia una lista ad esso collegata. Come già detto, a differenza di quanto previsto nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non è ammesso invece il voto disgiunto.

L’elettore esprime il voto di preferenza scrivendo sull’apposito spazio accanto al simbolo della lista votata il cognome del candidato consigliere prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

Per quanto riguarda in particolare l’espressione del voto di preferenza devono essere tenute presenti le seguenti disposizioni: se un candidato ha due cognomi l'elettore deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è la possibilità di confondere candidati della stessa lista; in caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore deve scrivere anche il nome e in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita; se l'elettore ha votato più di una lista, ma ha scritto una o due preferenze per candiadti appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista che ai candidati; se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi in quella lista, il voto è attribuito sia alla lista che ai candidati; sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata; sono nulle le preferenze espresse per candidati compresi in liste diverse da quella votata, o numericamente anzichè nominativamente, oppure senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della lista. Se la preferenza è espressa per persona non candidata, sia pure un leader nazionale di quella formazione politica, il voto è nullo. 
 

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