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IMU: le aliquote dettagliate nel Comune di Udine

Le differenti aliquote IMU decise dalla Giunta comunale di Udine

Le aliquote IMU nello specifico:

4,0 per mille: ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità-pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.

Si applica l’aliquota e la detrazione per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).

DETRAZIONI:

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’importo complessivo della maggiorazione per figli, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

4,6 per mille: ATER

Immobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A2 ad A7 e C2 C6 e C7) posseduti dall’Ater di Udine e locati. I restanti immobili dell’Ater sono soggetti all’aliquota ordinaria.


7,6 per mille LABORATORI PER ARTI E MESTIERI, IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO E IMMOBILI LOCATI
CON CONTRATTO “CONCORDATO”


Rientrano in questa categoria gli immobili di categoria catastale C/3
(laboratori per arti e mestieri) e le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge). In quest’ultimo caso, per ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2012, copia del contratto di comodato fiscalmente registrato o una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti che l’immobile è stato concesso in comodato con contratto registrato.
L’aliquota resta al 7,6 per mille anche in favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto “concordato”. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune,  entro il 31 dicembre 2012,  l’apposito modello con il quale si comunica che l’immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale”.


8,6 per mille: ALIQUOTA ORDINARIA, IMMOBILI PRODUTTIVI, IMMOBILI LOCATI, AREE EDIFICABILI, TERRENI AGRICOLI

L’aliquota ordinaria dell’8,6 per mille si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote. In particolare rientrano le aree edificabili, i terreni agricoli, gli immobili locati (inclusa locazione finanziaria) o concessi in comodato con contratto scritto e registrato a persone  ivi residenti, o utilizzati direttamente per l’esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze. Si applica inoltre per le categorie catastali C/2, C/6, C/7, ovvero per le pertinenze non rientranti nell’aliquota del 4 per mille.


9,8 per mille: IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
 
L’aliquota del 9,8 per mille si applica alle unità abitative non locate, tenute a disposizione da parte del proprietario, o non date in comodato (con contratto scritto e registrato) a persone fisiche ivi residenti. Stessa aliquota anche per tutti gli altri immobili non affittati e non utilizzati dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali.

 

2,0 per mille: FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Rientrano in questa categoria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.
 

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