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Martedì, 23 Aprile 2024
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Giudice di Pace Udine: competenza civile

Le fattispecie di competenza civile del Giudice di Pace a Udine

In sede giurisdizionale il giudice di pace dirime, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art.7 del codice di procedura civile (c.p.c.), il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro.
È competente qualunque ne sia il valore:
    •    1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
    •    2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
    •    3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
    •    4) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Il giudice di pace in base all'art. 113 c.p.c. decide secondo equità le cause il cui valore non supera i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.
In base all'art. 114 c.p.c. la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.
Procedimento civile
Il procedimento davanti al giudice di pace è regolato prima di tutto dal seguente articolo:

«  Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili. Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374. »

(art. 311 c.p.c. - Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)
L'art.313 c.p.c. disciplina l'eventualità che venga proposta querela di falso, che è di competenza del tribunale. In questo caso il giudice di pace, se accerta la rilevanza per il giudizio del documento impugnato, sospende il processo e rimette le parti davanti al tribunale, potendo però disporre di continuare il giudizio sulle parti della controversia non relative al documento.
L'art.316 c.p.c. stabilisce che la domanda davanti al giudice di pace si propone con atto di citazione ma si può proporre anche verbalmente, con verbale raccolto e redatto direttamente dall'ufficio dello stesso giudice di pace.
L'art. 82 c.p.c. stabilisce che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100,00, ovvero anche di valore superiore se autorizzati dal giudice di pace in base alla natura ed entità della causa. Altrimenti occorre l'assistenza di un difensore. n.b. nelle opposizioni alle sanzioni amministrative (L. 689/81) la parte può sempre proporre ricorso e stare in giudizio personalmente cioè senza difensore.
L'art. 322 c.p.c. prevede la possibilità di fare un'istanza anche verbale al giudice di pace al fine di convocare per tentare la conciliazione in sede non contenziosa un soggetto con il quale vi sia in atto un contenzioso ancora stragiudiziale, che si vuole evitare con un accordo bonario che sfoci in seguito in una controversia giudiziale, cioè in una causa vera e propria. se la conciliazione viene raggiunta verrà redatto il verbale di conciliazione che rappresenta titolo esecutivo solo e se la competenza viene attribuita al giudice di pace,viceversa il verbale verrà considerato come una scrittura privata autenticata.

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