rotate-mobile
Economia

Tutti i risparmiatori hanno diritto al rimborso Fir a prescindere dalle dichiarazioni sul loro reddito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di UdineToday

Questo ha affermato la sentenza del Tar del Lazio del 23 marzo 2022, che ha accolto il ricorso di un risparmiatore friulano che si era visto escluso da Consap per assenza dei requisiti di reddito. Come noto la normativa in materia prevede che chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro, beneficia di una procedura semplificata per il rimborso, mentre a carico degli altri vi è un onere di allegazione documentale finalizzato a provare di avere subito un danno ingiusto dai comportamenti delle banche venete poi finite in “default” e poste in liquidazione. Il risparmiatore, associato a Federconsumatori, aveva ricevuto la comunicazione del respingimento della propria domanda di rimborso da parte di Consap perchè aveva presentato il ricorso come “forfettario”, mentre gli accertamenti svolti da Consap avevano dato esito contrario. Quello del risparmiatore è stato un errore in cui sono incorsi molti, probabilmente anche a causa della complessità della materia e della normativa. Quanto ha rappresentato il risparmiatore rivolgendosi al Tar del Lazio, con il patrocinio dell’avv.Roberto Pascolat in team con gli avvocati Carla Magrin e Filippo Pesce, tutti del foro di Udine, è che egli, prima dell’esclusione definitiva per carenza del requisito reddituale, avrebbe avuto diritto a ricevere un invito all’integrazione della domanda con le produzioni documentali richieste a coloro che hanno accesso alla diversa procedura non forfettaria. Ciò non è accaduto. La sentenza del Tar ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione, ricordando che era stata la stessa Commissione Tecnica della CONSAP, nella seduta pubblica del 6 agosto 2020, a prevedere che “quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo,…….. sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria. Conclude quindi che “in base a tale autovincolo, se da un lato il difetto dei requisiti reddituali/patrimoniali consente all’Amministrazione di impedire l’ammissione alla procedura “forfettaria”, dall’altro lato esso non è sufficiente a negare in radice l’accesso all’indennizzo de quo, posto che l’Amministrazione è comunque tenuta a verificare se sussistono i presupposti di tale indennizzo”. In sostanza il Tar Lazio afferma che, a prescindere dalla modalità di presentazione della domanda, diversa tra forfettari e non forfettari, ciò che conta è il presupposto del diritto al rimborso, sottolineando anche la contraddizione in cui sarebbe incorsa Consap nel non riconoscere al risparmiatore, smentendosi, la possibilità di rimediare. La sentenza fa seguito a numerosi interventi in sede politica, promossi anche da Federconsumatori, volti a sollecitare un intervento del governo rispetto alle esclusioni comunicate, senza l’invito all’integrazione, a numerosi azionisti. Federconsumatori Fvg Udine auspica infine che Consap si conformi alla pronuncia, non solo per il caso deciso con la richiamata sentenza, ma per tutti coloro che sono già stati esclusi con le stesse motivazioni, riaprendo i termini per le integrazioni. L’associazione è a disposizione per dare sostegno e consulenza presso le proprie sedi.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Tutti i risparmiatori hanno diritto al rimborso Fir a prescindere dalle dichiarazioni sul loro reddito

UdineToday è in caricamento