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Ex popolari venete: udinese sbaglia il ricorso ma ottiene comunque l'indennizzo totale

Il Tar triestino stabilisce che i rimborsi seguiti al collasso delle ex popolari venete vanno garantiti anche se nella domanda inviata alla apposita commissione c'è un errore materiale. Il ricorso era stato presentato da un risparmiatore udinese della BpVi che aveva perso 130mila euro e al quale ora spetta un ristoro ex lege di 39mila euro

Collasso delle ex popolari venete: il Ministero dell'economia non può opporsi alla intera erogazione di un indennizzo a beneficio di un risparimiatore anche se nella richiesta c'è un errore materiale. È quanto ha stabilito di recente il Tar di Trieste in un procedimento, destinato a fare scuola, sollevato proprio da un ex azionista udinese della BpVi. La risultanza del pronunciamento della magistratura amministrativa è stata resa nota ieri 11 agosto in serata in un video pubblicato sul canale YouTube della associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza». 

Uno zero di meno

Detto in estrema sintesi un risparmiatore udinese con il crollo del valore delle azioni di BpVi aveva perso 130mila euro. La legge sui ristori bancari per il crollo delle ex popolari (contenuta nella finanziaria del 2019) prevede in casi del genere un indennizzo pari al 30% della somma perduta che nella fattispecie ammontava a 30mila euro, centesimo più, centesimo meno. Il risparmiatore nel formalizzare la richiesta di ristoro indirizzata alla commissione ministeriale costituita ad hoc a Roma, nota come commissione Fir (acronimo per Fondo indennizzo risparmiatori), aveva correttamente accluso tutta la documentazione nella quale attestava di essere titolare del 100% delle azioni di cui chiedeva il ristoro parziale rispetto al valore iniziale. Per un mero errore di battitura, però, il risparmiatore, assistito nel procedimento giudiziario dai legali Iva Castaldo e Francesca Venuti del foro di Udine, nella nota di accompagnamento alla richiesta aveva indicato di possedere il 10% delle azioni e non il 100%.

Indennizzo

E così nel bonifico accreditato sul proprio conto corrente (questo dice la sentenza  00341/2022 REG.PROV.COLL; 00121/2022 REG.RIC.) era stato effettuato un versamento di dieci volte inferiore rispetto alla somma attesa. Il bonifico peraltro era sprovvisto di un'adeguata causale tanto che il risparmiatore si era trovato in difficoltà per capire l'origine di quel trasferimento. Nella sentenza dello scorso 14 luglio si da ragione al risparmiatore firmatario del ricorso e si fa presente che non è stata svolta alcuna attività di istruttoria e di approfondimento e il ricalcolo del corretto indennizzo è stato negato tout court. I giudici hanno argomentato ancora a favore del ricorrente spiegando che quella decisione non fu «rimodulata» nemmeno quando il richiedente si premurò di segnalare «l'errore materiale commesso». 

Il precedente

La sentenza del Tar triestino potrebbe avere diverse ricadute di rilievo rispetto a casi simili. Nel caso di specie né il Ministero dell'Economia, né la commissione né la Consap peraltro si erano costituiti in giudizio. Comunque l'importanza del precedente rimane. Ma da un punto di vista pratico che cosa succede ora? Poiché i giudici hanno annullato il provvedimento col quale la Consap, ovvero più precisamente la commissione speciale, aveva deliberato il rimborso mignon, la delibera stessa dovrà essere redatta nuovamente sulla base dei dati già correttamente forniti agli incaricati del procedimento. I quali poi dovranno liquidare la somma così come era nella aspettativa del risparmiatore assistito dalle due professioniste udinesi. Da VicenzaToday.

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