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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Fallimento del concessionario prima della trascrizione della vendita: Federconsumatori segnala i rischi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di UdineToday

Dopo acquisto di un’autovettura usata da un concessionario, l’acquirente deve porre attenzione a che la trascrizione della vendita al pubblico registro automobilistico (PRA) venga concretamente effettuata da parte dell’agenzia di pratiche automobilistiche incaricata per evitare situazioni paradossali come quelle capitate a un nostro assistito della provincia di Udine. La vicenda coinvolge un consumatore rivoltosi allo sportello della Federconsumatori di Udine, insieme ad altri numerosi sfortunati acquirenti, che nel 2017 ha acquistato un veicolo usato presso una grossa concessionaria ubicata fuori regione, corrispondendo tramite bonifico bancario un importo di denaro considerevole, superiore ai 20.000,00 Euro, comprensivo di passaggio di proprietà. Contestualmente all’acquisto del veicolo veniva sottoscritta anche una nota di richiesta della trascrizione al PRA dell’atto di vendita a un’agenzia di pratiche automobilistiche, agenzia scelta dal venditore, che si assumeva l’incombente. In pratica, l’agenzia si sarebbe occupata di tutto. L’acquirente poi, in possesso della carta di circolazione, che è il “documento di identità” del veicolo il quale attesta che l’auto è idonea alla circolazione su strada e possiede tutti i requisiti per viaggiare in sicurezza, ha circolato liberamente col “suo” veicolo, confidando, in buona fede, nella circostanza che l’agenzia di pratiche automobilistiche avrebbe adempiuto all’incombente della trascrizione del passaggio di proprietà entro i 60 giorni legislativamente previsti. Purtroppo però, in seguito, l’acquirente, non ha verificato se il PRA avesse rilasciato il certificato di proprietà, probabilmente dimenticandosene del tutto e/o confidando nell’operato della agenzia di pratiche automobilistiche a cui era stato conferito l’incarico della trascrizione della vendita. Successivamente, due dopo anni l’acquisto, la concessionaria venditrice veniva dichiarata fallita e l’acquirente veniva a conoscenza dalla curatela del fallimento che la trascrizione dell’atto di proprietà della sua auto era avvenuta in favore dell’acquirente solo in data successiva alla dichiarazione di fallimento. La curatela del fallimento chiedeva, pertanto, al povero acquirente di restituire immediatamente l’auto in quanto, ai sensi dell’art. 45 L. Fall., la vendita del veicolo non si era perfezionata perché la trascrizione in favore dell’acquirente era avvenuta dopo la dichiarazione del fallimento ed era di conseguenza inopponibile al fallimento. Purtroppo non c’è stato modo di sottrarsi alla restituzione dell’auto alla curatela del fallimento in quanto l’auto formalmente risulta sempre appartenuta alla concessionaria venditrice nonostante il prezzo fosse stato pagato dall’acquirente integralmente all’acquisto. L’importo versato per l’acquisto del veicolo potrebbe essere recuperato dallo sfortunato acquirente solo rivolgendosi all’agenzia di pratiche automobilistiche resasi responsabile del gravissimo ritardo nell’adempiere all’incarico di richiedere la trascrizione della vendita dell’auto al PRA. Come già detto, infatti, solo dopo la dichiarazione di fallimento della concessionaria (avvenuta ben due anni dopo dall’acquisto), l’Agenzia incaricata ha richiesto la trascrizione della vendita dell’auto al PRA, ma era ormai troppo tardi. L’Avv. Sabrina Colle, che ha seguito la controversia per Federconsumatori Udine, consiglia di verificare personalmente, trascorsi 60 giorni dall’acquisto, la trascrizione dell’atto di vendita in favore dell’acquirente al PRA (dal 5 ottobre 2015 il certificato di proprietà viene rilasciato in via digitale) e segnala che “attualmente il D. lgs. n. 98/2017, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, ha previsto la progressiva introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo, in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CdP cartaceo o CdP digitale) documento che dovrebbe evitare situazioni paradossali come quella capitata al nostro assistito e a molte altre persone che si sono affidate in buona fede a agenzie di pratiche automobilistiche o a concessionari inaffidabili”.

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