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Buoni fruttiferi postali, per Federconsumatori occorre fare chiarezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di UdineToday

La recente e attesissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (n. 3963 dell’11 febbraio 2019) ha deluso le aspettative di molti sottoscrittori di buoni postali delle serie “O” e “P” colpiti dalla modifica peggiorativa dei tassi di rendimento inserita nel D.M. del 13 giugno 1986. La fattispecie sottoposta al giudizio della Suprema Corte riguardava infatti dei buoni ordinari del 1982 e 1983 che recavano sul modulo cartaceo dei tassi di rendimento superiori a quelli effettivamente riconosciuti da Poste Italiane all’atto del rimborso. Nel confermare la correttezza dei calcoli operati in tali frangenti da Poste, la Cassazione ha riconosciuto piena efficacia alle norme del codice postale all’epoca vigente, le quali prevedevano la possibilità di variare unilateralmente i tassi di interesse da parte di Poste Italiane su disposizione del Ministero competente. Tale facoltà è stata esercitata quattro volte, l’ultima delle quali il 13/06/1986, prevedendo in quest’ultimo caso modifiche sfavorevoli ai risparmiatori per i buoni fruttiferi postali sottoscritti fino al 30 giugno 1986. Precisato, rispetto a questo recente orientamento, il disaccordo di Federconsumatori che valuterà se sussistono gli estremi per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Europea, è necessario effettuare una puntualizzazione rispetto alla nostra attività di tutela. Nonostante l’entrata in vigore delle modifiche ai saggi d’interesse applicabili ai buoni con l’istituzione della nuova serie “Q”, numerosi sono i buoni fruttiferi postali sottoscritti dopo il 1/7/86 che riportano condizioni più favorevoli ai risparmiatori rispetto a quelle oggi applicate da Poste all’atto dei rimborsi. In alcuni casi si tratta di differenze notevoli, che per molti risparmiatori si traducono in una riduzione anche del 50% rispetto alle condizioni originariamente previste dal modulo cartaceo. La recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione sopra richiamata non riguarda in alcun modo le possibilità di tutela contro questa diversa fattispecie, che può riguardare tutti i buoni fruttiferi cartacei emessi in lire a partire dal 1° luglio 1986, indipendentemente dal fatto che siano stati già riscossi o meno. Invitiamo pertanto tutti i risparmiatori interessati a farci pervenire copia fronte retro dei buoni postali fruttiferi emessi in lire dopo il 1/7/86 affinchè possiamo esaminarli per verificare una possibilità di tutela. Ricordiamo che l’eventuale incasso dei buoni avvenuto negli ultimi dieci anni (termine di prescrizione) non impedisce la richiesta di risarcimento nei confronti di Poste Italiane, e che una copia fronte/retro dei buoni già incassati può essere richiesta (a pagamento) direttamente presso qualunque sportello postale.

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