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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

L’Ordine dei Medici del Fvg si scaglia contro gli infermieri del 118

I medici: “Rischio di abuso di professione medica”. Maria Luisa Asta di Infermieristicamente.it: “Rivalità inconsistente. Questo presunto scippo di competenze sembra non trovare soluzione”

In una delibera inviata alla Direzione Centrale, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Fvg  esprime contrarietà in merito ai protocolli infermieristici in vigore in regione. L'ordine dichiara di non poterli accettare se non con le relative modifiche che prevedano che sia il medico l’unico decisore autonomo. 

Le motivazioni: "abuso di professione medica"

La causa che ha portato i medici del Friuli Venezia Giulia a scagliarsi contro i protocolli è la  convinzione che gli infermieri, seppur formati, non siano in grado di poter agire come professionisti autonomi. E non sarebbero competenti, allorché, detti protocolli sono il risultato di accordi regionali, ai quali il Codice di Deontologia medica non può che porsi al di sopra di essi. L’atto deliberativo della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i medici, si pone in netto contrasto con la Deontologia medica, per cui non si può chiedere a loro di avallare i protocolli infermieristici in questione che demandano agli infermieri atti di loro pertinenza, come ad esempio la somministrazione di una terapia in emergenza-urgenza. Da questo punto di vista quello che si profila a carico degli infermieri sarebbe il reato dell’abuso di professione medica, ex art. 348 cp, a prescindere dalla capacità di esercitare tali atti terapeutici.

La missiva dell'Ordine dei medici

“Non può essere chiesto a noi organi elettivi, esponenti della professione, di avallare norme, comportamenti, principi contrastanti, con quanto ci siamo imposti di osservare secondo un codice di autoregolamentazione giuridicamente riconosciuto. Il punto critico è se a tale protocolli debba essere attribuita una valenza diagnostico terapeutica: seguendo questo criterio all’infermiere competerebbe solo l’applicazione del protocollo nella sua parte terapeutica; la scelta della terapia è subordinata alla presenza delle competenze diagnostiche che ne stanno alla base, diversamente per l’infermiere si configura il reato di abuso di professione medica”.

Le modifiche richieste

L’Ordine dei Medici del Fvg spiega di non poter condividere la linea emergenza- urgenza qualora questa comprenda atti di tipo diagnostico-terapeutico demandati alla decisione degli infermieri, a meno che non vi sia una Legge Nazionale che dica chiaramente che un infermiere può fare certi atti, che sia modificato il Codice Deontologico Medico, che siano revisionati i protocolli infermieristici in modo da prevedere il medico come decisore unico autonomo e responsabile, o che vi sia una assunzione di responsabilità penale e civile in capo all’Infermiere in caso si constati l’applicazione dei protocolli in questione.

La risposta di  www.infermieristicamente.it

Maria Luisa Asta sul sito www.infermieristicamente.it scrive che da questa lettera “si evince chiaramente che l’Ordine dei Medici torna nuovamente a sentirsi espropriata di competenze che sente come esclusive a fronte di infermieri formati e competenti che agiscono secondo protocolli validati scientificamente. La storia si ripete - prosegue Asta -, questa rivalità inconsistente e questo presunto scippo di competenze sembra non trovare soluzione, è come ripiombare sempre nello stesso incubo".

«Voglio ricordare all’Ordine dei Medici del FVG che è vero che i protocolli sono il risultato di delibere regionali, ma la riforma della professione infermieristica è in linea con le raccomandazioni in materia del Consiglio d’Europa. Nello specifico l’attività infermieristica all’interno dei sistemi di emergenza sanitaria territoriale è regolamentata dal DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, che seppur vetusto, apriva la strada a quelle che oggi sono le competenze infermieristiche. Nel 1992 l’esercizio professionale degli infermieri era regolamentato da un vetusto atto normativo mansionariale e il sistema adottando il modello sub 2) ebbe la saggezza di prevedere atti in deroga proprio a quel sistema. All’articolo 10 del D.P.R. si legge testualmente: “Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio”. Autorizzazione quindi in deroga al mansionario, ex D.P.R. 225/1974 e previsione di protocolli a valenza “diagnostico-terapeutica” (utilizzo volutamente questa espressione): una prima parte di riconoscimento di segni e sintomi di predeterminati quadri clinici e una seconda parte di applicazione terapeutica. Il tutto in totale assenza del medico sulla scena. Questo il sistema previsto dal decreto del ministro della sanità dell’epoca: il medico napoletano Francesco De Lorenzo».

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