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Cronaca

Il Tar Lazio dà ragione a Elifriulia

L’azienda regionale vince il ricorso e conferma che economicità ed efficienza sono baluardo della sana impresa italiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di UdineToday

La storia è più o meno questa: un ente pubblico bandisce una gara d’appalto, che successivamente revoca per motivi di economicità e, dopo aver siglato un accordo con altro ente pubblico per lo svolgimento dello stesso servizio, si trova a spendere di più rispetto alla base d'asta della gara stessa.
 
Il Tar Lazio ha annullato la determinazione dirigenziale n. 256 del 28.03.2012, con la quale Roma Capitale (ente territoriale speciale che amministra il territorio comunale di Roma) aveva approvato lo schema di accordo - ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 - tra il Corpo di Polizia Locale e il Corpo Forestale dello Stato, che permetteva di svolgere il servizio di monitoraggio con elicottero del territorio comunale utilizzando gli elicotteri dei forestali, in luogo di procedere all’individuazione, mediante gara pubblica, di un operatore economico privato.
 
La scusa per il cambio di rotta dopo dieci anni di affidamento del servizio ai privati, previo esperimento di gara pubblica, è stata la necessità di conciliare il presidio del territorio a tutela dell'interesse pubblico con “…forme più adeguate al difficile momento economico…”. Purtroppo così non è stato.
 
Il Giudice amministrativo, prendendo in esame il primo motivo di censura, proposto dalla ricorrente Elifriulia Srl, già in passato aggiudicataria della gara di Roma e affidataria del servizio di monitoraggio suddetto, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, degli articoli 1, 2 e 19 del d.Lgs. n. 163 del 2006, degli articoli 1 e 2 della legge n. 36 del 6.2.2004 e dell’articolo 18 della direttiva CE 2004/18 ed eccesso di potere per violazione dei principi in materia di gare pubbliche e di concorrenza per il mercato, per difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria, per sviamento e per illogicità della motivazione.”, ha ritenuto insussistente nel caso in esame una effettiva collaborazione materiale tra le due pubbliche amministrazioni nello svolgimento del servizio, che realizza esclusivamente i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e che vede il Corpo Forestale dello Stato nella posizione di mero noleggiatore degli elicotteri con pilota.
 
Oltretutto, il giudice amministrativo ha ritenuto che neppure possa escludersi l’onerosità dell’accordo tra Corpo Forestale dello Stato e Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, elemento che invece dovrebbe esulare dall’ambito del richiamato articolo 15 della legge n. 241/1990, che ha come requisito il ristoro delle sole spese e che, peraltro, confligge con le motivazioni addotte nella deliberazione comunale impugnata e in quella con la quale l'amministrazione capitolina si era determinata a revocare la gara già bandita per il 2012.
 
Lo stesso ricorso è stato presentato, e accolto, anche dall’Associazione Elicotteristica Italiana che, assieme all’azienda, esprime tutta la sua soddisfazione, rimanendo in attesa dei prossimi passi di Roma Capitale sull’argomento.

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