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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

Ecobonus, il grido d'allarme della micro e medie imprese ai parlamentari del Fvg

Le imprese si troveranno nella spiacevole condizione di fare da banca ai propri clienti

L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 31 luglio 2019 ha reso operativa la cessione della detrazione per interventi energetici prevista dall’art. 10 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita). Si tratta della possibilità, per i contribuenti che eseguono interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cedere la detrazione a cui hanno titolo al proprio fornitore. Il contribuente che esegue gli interventi può, quindi, utilizzare direttamente la relativa detrazione oppure cederla al fornitore beneficiando immediatamente di uno sconto sul prezzo dell’intervento. Il fornitore viene poi rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24 in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa al fornitore, è riconosciuta la possibilità di cedere la detrazione ai propri fornitori di beni e servizi. Gli interventi interessati riguardano la sostituzione di infissi e caldaie a condensazione, la messa in sicurezza antisismica e la riqualificazione dell’involucro dell’edificio. Non è consentito cedere il credito in argomento a banche o altri intermediari finanziari.

Osservazioni

Considerata la struttura imprenditoriale delle MPMI dei settori interessati, costituita da migliaia di imprese con una capienza fiscale che esaurirebbe in pochi interventi la propria possibilità di “anticipare” al cliente lo sconto del 50% e l’onerosità dell’operazione di cessione del credito, crediamo che quanto previsto dall’art. 10 del D.L. 34/2019 sia estremamente dannoso per la salute delle nostre imprese.
La norma produce infatti una importante potenziale distorsione del mercato e della concorrenza: soltanto i fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria saranno nella condizione di anticipare all'utente la liquidità necessaria ad integrare lo sconto, nonché di avere una sufficiente capienza fiscale per compensare il credito di imposta. La stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha del resto avuto modo di rendere nota la propria posizione di forte perplessità in relazione ai contenuti del provvedimento entrato in vigore il 30 giugno scorso.
La formulazione vigente della disposizione produce, nella sostanza, l’effetto di escludere dal mercato molte micro e piccole imprese che, solo per una scarsa liquidità finanziaria, non saranno in grado di praticare lo sconto né di cedere il proprio credito ai fornitori. In pratica si scarica direttamente sull’impresa, quasi sempre di piccole dimensioni, che dovrebbe svolgere l’intervento, gran parte dell’onere finanziario derivante dal costo dell’intervento stesso.

Le criticità

Le imprese, in buona sostanza, si troveranno nella spiacevole condizione di fare da banca ai propri clienti, riconoscendo da subito una riduzione sul prezzo pari al valore della detrazione, che però sarà recuperabile dall’impresa in un arco di cinque anni, andando a minare l’equilibrio finanziario aziendale.
Si pongono in evidenza, in particolare, alcune criticità:
1 - La norma genererà un aumento dei prezzi al consumo in quanto per permettere l’assorbimento della mancata attualizzazione del contributo riconosciuto ai clienti inevitabilmente vi sarà una lievitazione del prezzo finale del prodotto al consumatore. Lo Stato concede ai cittadini 10 anni di dilazione delle detrazioni, mentre impone alle imprese private di praticare lo sconto immediato senza la possibilità di richiedere al contribuente alcun corrispettivo per il finanziamento concesso.
2 - La norma rischia altresì di alimentare una domanda che non potrà essere soddisfatta generando un problema di liquidità non facilmente superabile. Anche la prevista cessione del credito ai fornitori rischia di essere impraticabile poiché nessun fornitore si accollerà il credito, gli oneri finanziari e i relativi rischi dell’operazione: quasi nessuno ha capacità di assorbire il credito di imposta che gli verrebbe riversato dai propri clienti.
3 - Le detrazioni che matureranno in capo alle micro e piccole difficilmente saranno utilizzabili in compensazione in presenza di limitati debiti tributari e contributivi. La norma infatti determina un effetto di decrescita ‘a spirale’: se l’impresa non riesce a sostituire i lavori a cui deve rinunciare per incapienza, si riduce il fatturato e di conseguenza anche i versamenti per Iva e imposte dirette. Alcuni sconti effettuati negli anni precedenti potrebbero non essere compensati, determinando una perdita economica per l’impresa. Tale criticità si presenta anche per imprese nella fase finale del ciclo di vita, quando la riduzione fisiologica del volume d’affari riduce i versamenti all’Erario per compensare gli sconti degli anni precedenti.


4 - Le imprese rinunceranno ad assumere nuovi lavori. Una micro impresa-tipo di cinque addetti appartenente alla filiera delle costruzioni, ad esempio, con una quota di fatturato sul mercato dell’ecobonus del 75% nell’arco di un quinquennio deve rinunciare al 58% lavori, in quanto a partire dal terzo anno gli sconti in fattura superano i 70 mila euro di versamenti all’erario.
5 - La norma alimenterà una domanda che potrà essere soddisfatta solo dai grandi player a scapito delle numerosissime aziende di ridotte dimensioni. Le norme, nominalmente orientate alla ‘crescita’, non sostengono le piccole imprese private delle costruzioni – che a seguito della crisi del settore hanno già perso 238 mila occupati in cinque anni pari al 17,0% in meno – e generano ulteriori spazi di rendita di posizione a grandi imprese pubbliche.
6 – Un sesto elemento di criticità potrebbe essere legato all’ipotesi in cui, ammesso che ciò sia autorizzato, si addebitino in fattura gli oneri finanziari legati all’acquisizione da parte dell’impresa della detrazione. Trattandosi di oneri di natura finanziaria dovrebbero essere fatturati in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72. In questi casi l’art. 19 comma 5 dello stesso decreto prevede che ai contribuenti che nell’ambito della propria attività compiono sistematicamente operazioni con diritto alla detrazione ed esenti, la detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alle prime (pro – rata) applicando una percentuale di detrazione forfetaria a tutti gli acquisti senza distinzioni basate sull’effettivo utilizzo.Si ricorda a questo proposito che la saltuaria ma ripetuta effettuazione di operazioni esenti, rappresenta un’attività economica che obbliga l’utilizzo del pro – rata. In estrema sintesi l’impresa esecutrice dei lavori si potrebbe trovare nella condizione di dover riversare all’Erario parte dell’Iva a credito pagata su tutte le forniture dell’anno.

7 – Una ulteriore criticità riguarda l’eventuale contestazione, anche parziale, da parte dell’Agenzia delle entrate della spettanza delle detrazioni in capo al committente dei lavori. Come deve essere regolato l’effetto a cascata che tale situazione riverserebbe sui fornitori o subfornitori che sono subentrati acquisendo la detrazione? Chi dovrebbe riversare le somme all’Erario e quale dovrebbe essere eventualmente la modalità di recupero delle stesse nei confronti degli altri interessati? O si pensa magari di fare certificare il credito da un professionista aumentando così i costi dell’operazione?
8 - Non si deve dimenticare che le imprese fornitrici subiscono già, al momento del pagamento che deve essere effettuato esclusivamente con bonifico, una pesante ritenuta che da sola anticipa spesso l’intero carico impositivo che grava sul reddito dell’impresa. Sostanzialmente sono soggetti ad un prelievo anticipato già nel corso dell’anno. Ora la cessione della detrazione in argomento non può che aggravare pesantemente l’equilibrio finanziario dell’azienda, che oltre a vedersi decurtare in maniera significativa gli incassi delle proprie prestazioni, subiscono anche la beffa dell’ulteriore ritenuta sui bonifici.
9 – Strettamente connesso al punto sopra è l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 che ha previsto nuovi adempimenti in capo agli imprenditori con l’istituzione del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Richiede che sia adottato un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di intercettare per tempo gli indizi di crisi e di continuità aziendale. In questo quadro la gestione finanziaria dell’impresa assume una veste particolarmente importante, perché si deve dimostrare che l’impresa è in grado di far fronte ai propri impegni finanziari almeno per i successivi sei mesi. E’ evidente che la cessione della detrazione e il suo recupero in un arco temporale di cinque anni, può pregiudicare il rispetto di tale previsione.

Conclusioni 

Se il sistema delle incentivazioni fiscali era stato individuato come efficace provvedimento per rilanciare e sostenere l’economia del settore delle Costruzioni, nel suo complesso, che dal 2008 era precipitato in una recessione senza precedenti, l’attuale idea di un eco-bonus scontato direttamente in fattura a nostro avviso non si muove assolutamente nella medesima direzione.
Ai parlamentari della Regione Friuli Venezia Giulia chiediamo quindi di rappresentare e garantire le nostre imprese, facendo in modo di ripristinare nel più breve tempo possibile una situazione di equilibrio e pari dignità e diritto per tutti gli operatori della filiera.
 

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