rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Locali chiusi dal Questore, gestori ostaggi di una legge poco chiara

Ci ha un esercizio pubblico «si trova nella condizione di dover necessariamente soccombere di fronte al superiore interesse di tutela dell'ordine e di sicurezza dei cittadini, senza poter adeguatamente prevenire il rischio di chiusura» osserva l'avvocato udinese Nicola Cannone

Una norma datata — ha più di 80 anni — e vaga, per disciplinare una situazione che presenta numerose sfaccettature. È il famigerato articolo 100 del Testo unico sulla pubblica sicurezza, il Tulps, oggetto di discussione ogni volta che a un locale viene sospesa la licenza. A Udine ultimamente accade spesso, in zona stazione ma non solo. Gli ultimi episodi registrati sono quelli della Kabul House di via Roma, del mini market di viale Europa Unita e del bar “Al duomo” di via Vittorio Veneto. Sulla questione abbiamo sentito l’avvocato udinese Nicola Cannone, che negli anni si è trovato a gestire diverse situazioni professionali con clienti gravati da provvedimenti del genere. 

L'articolo 100

«L’articolo 100 — spiega l’avvocato — è stato emanato in periodo pre-costituzionale, sotto l’autorità del regime fascista e il testo normativo è rimasto sostanzialmente invariato per oltre 80 anni. Attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini».

L'ordine pubblico vale più dell'iniziativa imprenditoriale

Nel concreto quindi si prevede che “in casi gravi ed eccezionali”, a tutela di superiori interessi pubblici, il Questore possa sacrificare la libertà privata d’iniziativa economica, pur costituzionalmente tutelata.  L’obiettivo, secondo la giurisprudenza, è quello di impedire — attraverso la chiusura del locale — il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente.

Norma vaga

«Le logiche possono essere ragionevoli — analizza Cannone —  ma il testo normativo appare in contraddizione con altre disposizioni vigenti e contiene terminologie vaghe, che allargano in modo forse eccessivo il potere discrezionale dell'autorità. La norma è in primo luogo contraddittoria se si pensa che le persone pregiudicate, di norma, non incontrano alcun limite di accesso ad un pubblico esercizio e ovviamente, a tutela della riservatezza, il titolare non ha alcun diritto di conoscere i precedenti penali dei suoi avventori. Ma c’è di più: il titolare del locale non può nemmeno rifiutare di somministrare a tali soggetti, salvo casi eccezionali, le prestazioni del proprio bar se questi offrono di corrisponderne il prezzo. Se lo facesse — nel tentativo di allontanare avventori poco graditi — il gestore commetterebbe a sua volta un illecito amministrativo previsto dall’art. 187 del regolamento di esecuzione del Tulps, e verrebbe punito con una sanzione amministrativa da € 516 ad € 3096».

Chi sono i “pericolosi” e “pregiudicati”?

Nella maggior parte dei casi l’Autorità di pubblica sicurezza giustifica la chiusura a causa della presenza di persone “pregiudicate” o “pericolose” e con riferimento a questi soggetti spesso si citano i così detti “precedenti di polizia”. Ma a cosa corrispondono oggi tali terminologie? «Il soggetto “pregiudicato” — chiarisce Cannone —, di norma,  dovrebbe essere un soggetto condannato penalmente e con sentenza passata in giudicato ed il soggetto “pericoloso” quello sottoposto a misura di sicurezza o di prevenzione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale che ne abbia effettivamente accertato la pericolosità. Non vi è invece alcuna disposizione che giustifichi l’associazione del soggetto “pericoloso” a quello gravato da “precedenti di polizia”, e non esiste una disposizione normativa che definisca il concetto di “precedente di polizia”. Tale precedente viene spesso attribuito ai soggetti il cui nominativo – per qualsivoglia ragione – compaia negli archivi della polizia e sia stato oggetto di segnalazione all’Autorità giudiziaria. Gli archivi della polizia generalmente non annotano tuttavia il seguito della segnalazione (perché non nota a tali organi), sicché se il soggetto, fosse stato denunciato ingiustamente e definitivamente assolto per non aver commesso il fatto, continuerebbe a risultare gravato da “precedenti di polizia”. Può questo soggetto definirsi realmente pericoloso — s'interroga il legale —?».

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Locali chiusi dal Questore, gestori ostaggi di una legge poco chiara

UdineToday è in caricamento