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Cronaca

Nuova normativa per l'etichettatura dei prodotti alimentari

Gli aspetti più problematici della nuova normativa secondo Confapi, l'associazione piccole e medie industrie

La nuova normativa sull’etichetta alimentare (Regolamento 1169/2011), in vigore dal 14 dicembre 2014, introdurrà importanti adempimenti per produttori e distributori del settore food. La nuova etichetta, assimilata a un marchio commerciale o di fabbrica, può assumere forme diverse ("segno immagine" o altra rappresentazione grafica o di scritta impressa in rilievo o a impronta) sul contenitore di un alimento che accompagna l'imballaggio oppure sullo stesso contenitore. Le indicazioni obbligatorie dovranno rendere le informazioni immediatamente comprensibili al consumatore e apparire nella lingua di ciascun Stato membro dell'Unione Europea in cui il prodotto è commercializzato.

Per Confapi, l'associazione dei piccoli e medi industriali, ogni disciplina che faccia chiarezza in materia alimentare e accresca la sicurezza dei consumatori non può che essere salutata con favore, "ma ripetute modifiche in questo campo-  dichiara Renato Nardini, igienista industriale - comportano per le imprese investimenti e costi gestionali che, in una prolungata fase recessiva, non trovano ritorno economico o impongono una lievitazione dei prezzi di vendita che all'utente finale può apparire poco comprensibile".

"L'etichettatura dei prodotti alimentari rappresenta uno degli aspetti più problematici della legislazione alimentare".  Nardini, ospite nei giorni scorsi della Confapi Fvg che ha organizzato un incontro tecnico al quale sono intervenute numerose imprese del settore alimentare, ma anche enti di controllo, ha illustrato ai piccoli e medi industriali la nuova normativa, operativa a decorrere dal 13 dicembre. Vi convergono diverse e opposte esigenze, fra le quali la protezione dei consumatori, la difesa del segreto industriale, la tutela e la libera circolazione nel mercato comunitario, la possibilità di gestire emergenze conseguenti a "crisi alimentari" con il ritiro mirato degli alimenti potenzialmente rischiosi per la salute.

"Un ruolo centrale – ha sottolineato Nardini – assume la responsabilità dell'operatore, figura con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto. L'operatore risponde della presenza e dell'esattezza delle indicazioni sulle etichette, tenendo conto sia delle disposizioni comunitarie sia di quelle nazionali. Nel caso d'impresa produttrice o distributrice non stabilita nell'UE, responsabile diviene l'importatore nel mercato dell'Unione Europea".

Sintesi della nuova etichettatura:

Il regolamento opera una fusione della direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale, al fine di migliorare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei.

Campo d’applicazione: si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.Questo, fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione europea (UE) per particolari alimenti.

Requisiti generali: Né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve: indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti; attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana (fatta eccezione per le acque naturali minerali e gli alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, per i quali esistono disposizioni specifiche). Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

Responsabilità dell’operatore: L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, l’importatore. Egli assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta. Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario.

Indicazioni obbligatorie: Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Le indicazioni obbligatorie riguardano: la denominazione; l’elenco degli ingredienti; le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.); la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore; il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore; le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale. Le indicazioni obbligatorie riguardanti la denominazione, la quantità netta e il titolo alcolometrico volumico effettivo appaiono nello stesso campo visivo. Le informazioni obbligatorie appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori ed eventualmente in più lingue.

Omissione di alcune indicazioni obbligatorie: Sono previste disposizioni particolari per le bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate; gli imballaggi di piccole dimensioni; l’etichettatura nutrizionale degli alimenti di cui all’allegato V; le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume; Informazioni facoltative

Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti: non inducono in errore il consumatore; non sono ambigue né confuse; si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti. Inoltre, le informazioni volontarie non possono, per quanto riguarda la loro presentazione, occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.

La Commissione dovrà adottare misure per assicurarsi che le informazioni facoltative volte a indicare a) la presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze che provocano allergie o intolleranze, b) l’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani c) le assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione, ecc. soddisfino i requisiti summenzionati. Il presente regolamento si applica a partire dal 13 dicembre 2014, salvo le disposizioni riguardanti l’obbligo di fare una dichiarazione nutrizionale, che saranno applicabili dal 13 dicembre 2016.

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