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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

AIM associazione italiana massoterapisti replica ad AIFI Friuli

Associazione Italiana Massoterapisti (AIM)
Replica a Vs articolo "Formazione: Aifi vince la sua battaglia legale" del 29.02.2016

L'associazione Italiana Massoterapisti (detta AIM), associazione rappresentante della categoria dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie del "massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" (detto poi MCB), intende replicare con forza all'articolo a firma Alessandro Martegani, avente per titolo ""Formazione: Aifi vince la sua battaglia legale" del 29.02.2016.

Ad avviso di AIM, i contenuti di tale articolo, nonché le riportate affermazioni del presidente AIFI Friuli, sono infatti assolutamente inesatti e volutamente travisano una richiesta di archiviazione di un procedimento penale per diffamazione, in una (non si sa bene quale) vittoria del principio di "tutela della salute dei cittadini"…. ovviamente, ma questa non è una novità, attaccando nella sostanza, la professione da noi tutelata, regolamentata dallo Stato Italiano e dalle normative europee, con un "dribbling" degno del miglior fuoriclasse calcistico.

Perché se è vero che la definizione di "dribbling" è nel gioco del calcio, nel rugby e nel basket, abile palleggio diretto a liberarsi dell'avversario, questo è esattamente quello che è stato fatto nelle affermazioni contenute in tale articolo.

AIFI, tenta di trasformare l'archiviazione di un procedimento penale a suo carico per diffamazione, in una specie di affermazione da parte delle Autorità Giurisdizionali, del principio (da essa sostenuto irragionevolmente da anni) per cui l'arte ausiliaria di MCB (da distinguersi rispetto al massaggiatore benessere, in quanto opera su controllo e prescrizione del medico) regolamentata dalla Stato attraverso il R.D. 1334/28 in vigore, non possa essere esercitata in maniera libero professionale, nel rispetto delle proprie competenze.

Essa, addirittura, citerebbe, a sostegno di tale principio, la "normativa attualmente in vigore" la quale disporrebbe che il MCB "deve operare sempre in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista": ma quale normativa? A noi non risulta.
AIFI dimostra ancora una volta di non conoscere la normativa regolante la professione di MCB (evidentemente ritenuta "scomoda" poichè crea una professione parzialmente concorrente e per tale motivo tentando di aggirarla con una richiesta di archiviazione per diffamazione che nulla ha a che vedere né con la salute pubblica, né con la tanto temuta "concorrenza").

Ed è proprio così, dal momento in cui la normativa (questa sì vigente!) non dice nulla di quanto sopra riferito, bensì esattamente il contrario, prevedendo il MCB come professione regolamentata dallo stato diversa dal fisioterapista (RD 1334/28 e TU professioni sanitarie del 1934), competente per la "massoterapia" e l'"idroterapia", intese come massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano e bagni medicali sotto controllo e prescrizione del medico curante (quindi neanche il fisioterapista se vogliamo!) (artt 15 lett c e 16 lett a).
Non solo, ma l'esercizio della professione in maniera autonoma (sempre rispettando il principio del controllo medico, attuato mediante indirizzo e prescrizione del medico, ai sensi della Circolare Ministeriale 20400/3 del 05 luglio 1928, che spiega tale concetto) è espressamente previsto dall'art 3 del suddetto Regio Decreto, così come previsto per le altre arti ausiliarie di ottico e odontotecnico regolate da tale legge dello Stato.
Per non dimenticare che basterà guardare sul sito della Commissione europea "regulated profession", sotto la voce "massaggiatore e bagnino terapeutico", per trovarne la definizione come "operatore sanitario che svolge la sua attività in base al R.D. 1334/1928 e artt 99 e 140 T.U.L.S. 1934, sia come libero professionista sia come dipendente di strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate".

Che AIFI non è stata ritenuta passibile di denunzia per diffamazione, evidentemente nell'esercizio delle proprie prerogative di difesa di una categoria, ciò è pacifico, ma che si voglia utilizzare tale fatto, come una specie di "abrogazione di norme dello stato" a discapito di più di 5000 professionisti oggi presenti sul territorio italiano è inaccettabile e sa veramente di "ultima spiaggia" (ogni battuta sulla definizione di "capo bagnino", termine arcaico per definire l'idroterapista è lecita… ci siamo abituati).

Sino ad ora infatti, ogni tentativo promosso da AIFI per affermare i concetti espressi dal Presidente Friuli (condivisi da tutta l'associazione nazionale), sono andati vani e anzi, hanno portato a statuizioni ben contrarie, che individuano questa poco conosciuta professione di MCB, come vera e propria professionalità nell'ambito del "massaggio terapeutico" esercitato anche in piena autonomia, "aprendo una propria attività massoterapica".

Non sono parole nostre, ma le parole del Tribunale di Brescia del maggio 2015 che, nell'unica sentenza (passata in giudicato) disponibile oggi su tale argomento nello specifico, ribadisce tale importante principio: principio che non è stato sicuramente ben accolto da AIFI, la quale, nel procedimento citato presso il Tribunale di Brescia, era l'autrice della denuncia!... ma se ne dimentica.
A ciò si aggiungano tutte le "istanze" presentate da AIFI presso le Regioni, nonché presso i NAS territoriali andate vane e mai accolte (tra l'altro proprio a seguito di "troppe denunce anonime e immotivate" archiviate in Friuli, il Comando centrale dei Nas, nel 2012, raccomandava con comunicato ufficiale, attenzione nei confronti del massaggiatore, in quanto "una non corretta azione di vigilanza nella specialità potrebbe anche provocare danni ingiusti all'intera categoria", …. anche qui grave dimenticanza.
Inoltre, con modi a nostro avviso poco opportuni, il Presidente AIFI Friuli, nel gioire, si dimentica di informare il lettore di quale sia stato l'esito della denuncia da loro perpetrata nei confronti dell'Autorità Garante (da cui è scaturita la denuncia per diffamazione), in quanto sembra non aver avuto anch'essa esito: quindi il messaggio non era ingannevole, come AIFI vuol far intuire.
A noi queste sembrano vere vittorie in battaglie.

Tutte queste dimenticanze (compresa la legge di riferimento), dimostrano, come lo scopo di tali dichiarazioni, più che rivolto alla tutela della salute pubblica, sia rivolto alla tutela della categoria a discapito di un'altra.

AIM non condivide tale atteggiamento, quando invece il dialogo dovrebbe essere sereno tra due professioni che si completano e si complementano tra loro e pertanto continuerà a difendere strenuamente la propria categoria contro ingiuste illazioni, promuovendo la professione di MCB come ottima opportunità professionale alla quale accostarsi con fiducia.

Grazie e cordiali saluti.
Avv Alessandro Carluccio
(Ufficio legale AIM)

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