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Sospensione del personale sanitario non vaccinato: è arrivata la circolare dell'Azienda Friuli centrale

Una circolare firmata dal direttore generale Denis Caporale è stata trasmessa ieri ai responsabili, coordinatori e direttori di dipartimento dell'Asufc

"Art.4 Decreto Legge 44/2021 – obbligo vaccinale e adempimenti conseguenti": è questo l'oggetto della circolare inviata in data 27 agosto al personale (coordinatori, responsabili e direttori di dipartimento) dell'Azienda sanitaria Friuli centrale. Il documento spiega come devono essere regolamentate le sospensioni del personale sanitario che non risulta vaccinato contro il coronavirus.

"Come noto l’art.4 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44 convertito in Legge 28.05.2021, n.76 dispone che la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario": inequivocabile l'incipit della circolare firmata dal direttore generale Denis Caporale.

L’Azienda sanitaria di residenza, è dunque tenuta a comunicare - dopo aver recepito l’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale - all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale, la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Dove possibile, il datore di lavoro può spostare il lavoratore di cui sia stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, a mansioni anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento e la sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione – si legge – non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

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