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Amministratore scrive ai condòmini: “Ditemi se siete positivi al Covid”. Ma il Garante dice che non si può

Il caso segnalato da un nostro lettore di Tarvisio che si è visto recapitare un'email con l'invito da parte dell'amministratore a comunicargli eventuali positività al Covid-19

“Ditemi se siete positivi al Covid”. La richiesta è di un amministratore condominiale di Tarvisio, che ha inviato a tutti i suoi assistiti una lettera in cui chiede “per collaborazione e rispetto verso gli altri condomini” di comunicargli “qualora risultaste positivi, così da far intervenire la ditta per la sanificazione delle parti comuni”. La segnalazione arriva a UdineToday proprio da una di quelle persone che hanno ricevuto la lettera e che il lettore definisce “impropria e fuorviante, in quanto rischia di innescare dei pericolosi meccanismi di delazione su aspetti alquanto importanti come lo stato di salute delle persone”.

Il Garante per la privacy è chiaro, "non si può"

La domanda, quindi, nasce spontanea. Può un amministratore di condominio invitare a segnalare eventuali casi di positività al Covid tra i condòmini? Una prima risposta arriva direttamente dal Garante per la privacy, al quale, visto il periodo emergenziale, è toccato fare alcune precisazioni. “La prevenzione della diffusione di Covid-19 – ha chiarito il Garante – deve essere svolta solo da soggetti che istituzionalmente esercitino funzioni sanitarie. Gli amministratori devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo condomino indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera personale”.

Il condòmino non è obbligato a informare sul suo stato di salute

Se il Garante, dunque, è chiaro nel ribadire come l'amministratore debba astenersi dal raccogliere dati di questo tipo, l'Associazione italiana amministratori e condòmini (Assiac, e non come in precedenza erroneamente riportato Aiac), in modo altrettanto chiaro, stabilisce che, dall'altra parte “il condòmino – si legge nelle Faq pubblicate sul sito dell'associazione – non è obbligato a comunicare a nessuno, tranne che alle autorità sanitarie, il suo stato di contagio. Contemporaneamente e ovviamente – prosegue il chiarimento –, è tenuto a rispettare le misure di sicurezza e ad evitare, per quanto gli sia possibile, di contagiare gli altri condòmini, ad esempio, evitando di contattarli fisicamente, di sostare negli spazi comuni in difetto delle distanze di sicurezza, etc”.

L'unica opzione è la confessione

Resta quindi aperta solo la strada della “confessione”, ovvero un condòmino positivo al Covid-19 “può – si legge sempre sul sito di Assiac condomini – a suo insindacabile giudizio comunicare all'amministratore il suo stato di salute”. Solo a quel punto, “una volta ricevuta notizia scritta – precisa ancora l'associazione – da parte del condòmino” allora il consiglio è di “mettere immediatamente in sicurezza il dato, impedendone l’accesso a chiunque tranne che all’amministratore medesimo e, ovviamente, evitandone la comunicazione o la diffusione a chiunque”.

L'Assiac condomini: "La sanificazione una volta tantum è inutile"

Anche sulla questione sanificazione, gli amministratori di condominio devono stare attenti a comune muoversi. “La sanificazione – chiarisce sempre Assiac condomini – può essere svolta unicamente da ditte specializzate e certificate”, ma effettuata una tantum, cioè una volta e poi basta, “è inutile – spiega l'associazione –perché le parti comuni, nonostante il distanziamento sociale in atto, sono comunque quotidianamente frequentate, utilizzate e quindi infettate nuovamente dai condòmini stessi o da altri soggetti che accedano al palazzo”. In ogni caso, laddove l’amministratore intenda disporre comunque la sanificazione, per evitare contestazioni successive sulla spesa effettuata, il consiglio dell'associazione è di “acquisire vari preventivi da parte di ditte specializzate, allegare, alla fattura della ditta che avrà eseguito la sanificazione, la comunicazione ricevuta dall’amministratore e contenente la notizia del contagio”, avendo cura di oscurare i dati sensibili ovviamente.

Per la Cassazione la sanificazione può essere contestata

Attenzione però, perché la Corte di Cassazione nella sentenza del 28 febbraio 2020, stabilisce che “se l’amministratore è legittimato ad agire senza una preventiva delibera al verificarsi di una situazione che richiede il compimento di un atto conservativo urgente, compreso anche il costo, questo non lo esime dalla eventuale successiva contestazione, adeguatamente motivata, della assenza di congruità della spesa sostenuta”.

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