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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Abolito il termine "paziente", ora si dice "persona assistita"

Nuove definizioni nel Codice di Deontologia medica, che sarà discusso a Udine a settembre. Maurizio Rocco "Si affrontano anche questioni legate al rapporto medico-paziente. Uno strumento utile dove manca la legge"

Concetti nuovi e ridefinizione di quelli ‘tradizionali’: nel nuovo Codice di Deontologia Medica in fase di preparazione si affrontano anche tematiche precedentemente non toccate nell’edizione risalente al 2006. A settembre la nuova versione del Codice verrà collegialmente discussa dai componenti il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Udine. Verranno elaborati gli emendamenti che andranno ad aggiungersi a quelli degli altri Ordini d’Italia in vista della discussione in sede nazionale per l’approvazione del testo definitivo. Uno degli argomenti new entry – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Udine, Maurizio Rocco – riguarda, ad esempio, l’importante nonché delicato problema del comportamento che il medico deve tenere nei casi in cui si renda necessario ricorrere a mezzi di contenzione. Scompare la definizione di paziente che si trasforma in ‘persona assistita’, a denotare i cambiamenti introdotti con gli avanzamenti in campo bioetico, osserva Rocco: “Persona assistita – spiega il Presidente – rappresenta senza ombra di dubbio un concetto più ampio ed inclusivo rispetto al vecchio termine, paziente, con cui non si riesce di certo a definire la persona intesa come colei che è dotata di spirito di sopportazione come appunto una persona paziente ma ammalata (dal latino patens)”. Alla luce delle nuove scoperte e del rapido evolversi della scienza medica, “è inevitabile che il CDM (Codice) debba essere sottoposto a frequenti revisioni, essendo il testo che norma il comportamento deontologico dei medici che devono attenersi alle sue prescrizioni, pena l’incorrere nel procedimento disciplinare”.

Il Presidente Rocco rileva come nella nuova versione il Codice contenga degli aspetti interessanti anche per i non addetti ai lavori: il riferimento va ai doveri in capo ai medici di farsi parte attiva per monitorare la salubrità dell’ambiente in cui viviamo; inoltre si affrontano alcune questioni centrali, fra cui l’autentico rapporto che dovrebbe intercorrere fra medico e paziente incentrato sulla fiducia e mai sul sospetto; come pure il medico è chiamato ad impegnarsi per fornire la più ampia informazione possibile per poter acquisire il consenso effettivamente informato ad una terapia, come pure deve sempre rispettare, nel limite delle sue funzioni, la volontà dell’assistito.

L’aderenza del medico ai dettami presenti nel Codice deontologico – prosegue Rocco – potrebbe davvero consentire una risoluzione del conflitto per il professionista che finisce sul banco degli imputati per ‘malpractice’: “Se osservato e applicato  - conclude – il Codice può rappresentare uno strumento valido e insostituibile per assumere decisioni importanti, anche per il fatto che questo testo, in special modo laddove mancano chiari riferimenti di legge, viene preso in esame in campo giuridico per risolvere vertenze di natura penale e civile”.

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