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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Tariffe riservate a soli stranieri: italiani discriminati da alcuni gestori telefonici

Vantaggiosi piani tariffari in vendita esclusivamente ai cittadini nati all'estero. A Udine prende il via un clamoroso caso che potrebbe scompaginare le strategie aziendali in atto dai big della telefonia nazionale e internazionale. Federconsumatori, raccogliendo le segnalazioni di alcuni cittadini, segnala i casi di potenziale discriminazione all'Authority competente e alle stesse compagnie telefoniche coinvolte

Analizzate le caratteristiche delle offerte commerciali proposte dalle maggiori compagnie telefoniche ai soli cittadini nati all'estero, emergerebbe la violazione di una serie di norme e leggi nazionali e comunitarie che elenchiamo qui di seguito: 

Carta dei diritti fondamentali dell'UE (articolo 21)

Non discriminazione

1. ¨ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea Ł vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale  (l.654/75) Articolo 2  

1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l’intesa tra tutte le razze,

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (legge 881/77) Articolo 2

2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

ART. 3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

Articolo 14 Divieto di discriminazione Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle 

fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 1948) Articolo 2 

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Costituzione articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 43 primo comma del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) “costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico-economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

D.lgs. 9 luglio 2003 n. 215, che ha attuato la direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. A norma dell’art. 2 di tale decreto per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l’origine etnica, una persona é trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

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