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Bonus bebè: il Comune di Udine stanzia 162.000 euro

La somma è destinata ai nati nel 2011, esclusi per motivi di residenza, con ISEE minore di 30mila euro. Al beneficio comunale non può accedere chi abbia già percepito l’assegno di natalità regionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di UdineToday

Il Comune di Udine ha attivato un beneficio comunale, stanziando una somma complessiva di 162 mila euro, per le nascite e le adozioni avvenute nel 2011, riservato ai soggetti esclusi dall’assegno di natalità regionale di cui all’articolo 8-bis della legge regionale 11/2006 per mancanza dei requisiti di residenza previsti dalla normativa regionale e in possesso di un indicatore Isee non superiore a 30 mila euro.

Al beneficio comunale non può accedere chi abbia già percepito l’assegno di natalità regionale, chi sia stato escluso dal beneficio regionale per motivi diversi dalla mancanza dei requisiti di residenza, e chi, pur in possesso dei requisiti di residenza per l’accesso al beneficio regionale, non abbia presentato richiesta. La domanda potrà essere presentata dal 9 gennaio al 17 febbraio 2012 presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in via Lionello 1, oppure trasmessa a mezzo raccomandata al Comune di Udine (Via Lionello 1 – 33100 Udine) o inviata mezzo fax al numero 0432/271355, utilizzando il modulo reperibile presso le Circoscrizioni, l’Anagrafe e l’Ufficio Informazioni dei Servizi Sociali di Viale Duodo 77, e scaricabile dal sito https://www.comune.udine.it

Il beneficio nasce dalla decisione di giunta dello scorso 7 dicembre, che in questo modo prosegue con gli stanziamenti già erogati in passato per lo stesso motivo, Come si ricorderà, il 29 giugno 2010 il Tribunale di Udine (Sezione Lavoro, R.L. n. 530/10) ha dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dal Comune di Latisana nei confronti di un richiedente non in possesso dei requisiti di anzianità di residenza previsti dalla normativa regionale per l’accesso al beneficio di cui all’art. 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11.

Questo perché, secondo la sentenza, la norma regionale applica un criterio di anzianità di residenza che risulta indirettamente discriminatorio per i cittadini comunitari. “Avevamo già denunciato che i vincoli di residenza violano varie norme costituzionali e comunitarie – dichiara il sindaco di Udine, Furio Honsell –. La sentenza relativa al caso di Latisana ha solo confermato la nostra tesi”. “Quando una norma è dichiarata illegittima – spiega l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Antonio Corrias – anche tutti gli organi amministrativi, come i Comuni, hanno l’obbligo di disapplicarla. Proprio per aiutare le famiglie in un momento di recessione economica – conclude – abbiamo quindi voluto mantenere l’impegno economico del Comune”.

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