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Cronaca

L'annuncio di un ristorante, "si lavorerà a tutte le feste comandate e nei fine settimana"

Comparso su Facebook in questi giorni, l'annuncio di un noto locale della bassa friulana chiede minima esperienza e massima serietà anche nei festivi ed è stato condiviso centinaia di volte. Vediamo cosa dicono le normative in materia

Un ristorante della bassa friulana ha pubblicato un annuncio nei giorni scorsi che è stato condiviso centinaia di volte. Il testo recita così "ATTENZIONE : CERCASI camerieri con minimo di esperienza richiesta massima serietà e si avverte fin da subito che si lavorerà a tutte le feste comandate e i fine settimana. Solo se veramente interessati presentarsi di persona presso ...". Ci siamo chiesti se fosse lecito.

Cosa dice la legge italiana

Il nostro ordinamento in materia di lavoro prevede che alcuni giorni dell’anno prendano le caratteristiche di festività in quanto dedicati alla celebrazione di riti civili e religiosi. Questi giorni sono indicati dalla legislazione nazionale, oltre che dalla contrattazione collettiva e di secondo livello. Le festività comuni a tutti i lavoratori sono: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno – festività civili nazionali; 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre – festività religiose nazionali; data variabile per il Santo Patrono del comune in cui è ubicata l’unità produttiva, normalmente indicata nella contrattazione collettiva.

L'obbligo

Il diritto al riposo nei giorni festivi non è un diritto assoluto, cioè, a differenza delle ferie regolamentate dall'art. 36, non è regolato dalla legge o dalla Costituzione. Quindi, in questi casi, vale ciò che è previsto per gli accordi di secondo livello, i contratti individuali, la giurisprudenza e la prassi in materia.

Cosa dice la Cassazione

La Cassazione, però, afferma che l’obbligo a lavorare nei festivi non può essere incluso nei contratti collettivi nazionali, ma può essere previsto nel contratto individuale di lavoro. Sono infatti numerose le sentenze su questo tema e l’orientamento prevalente è ammettere che il lavoratore può rifiutare la prestazione lavorativa durante i festivi anche se questa viene richiesta dal datore di lavoro. Anche in presenza del suo rifiuto a fornire attività lavorativa, infatti, il lavoratore non perde il diritto alla normale retribuzione. Inoltre non può essergli contestata l’assenza ingiustificata, costituendo la presenza al lavoro nelle festività una libera scelta del lavoratore. Tutto ciò significa che al lavoratore non essere imposto di lavorare nei giorni festivi e di conseguenza il lavoro festivo non è obbligatorio, anche se metterlo subito in chiaro non è evidentemente contro la legge.


 

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