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Casa in affitto: ecco tutte le agevolazioni per chi ha un reddito basso

I canoni di locazione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. Nel modello 730, così come col modello Unico, i contribuenti possono indicare le spese da portare in detrazione

Al momento della dichiarazione dei redditi non tutti sanno che il modulo precompilato può essere modificato e sia che si opti per il modulo online che per quello tradizionale, è importante conoscere le spese detraibili e deducibili.

Tra le detrazioni più importanti ci sono le spese che si sostengono per l'affitto di casa: i canoni di locazione sono infatti detraibili nella dichiarazione dei redditi. Nel modello 730 così come col modello Unico i contribuenti possono indicare le spese da portare in detrazione indicando i dati della locazione, degli inquilini e la tipologia contrattuale.

La normativa prevede cinque diverse casistiche di detrazione che variano in funzione dei soggetti che la richiedono e in particolare a seconda del reddito percepito durante l’anno. Inoltre, se il contratto di locazione è intestato a più soggetti, ciascuno di essi può beneficiare della detrazione in base alla quota del contratto.

Nel caso di inquilini a basso reddito ai titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, spetta una detrazione pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Il beneficio può essere fruito anche se il contratto è stato stipulato e automaticamente prorogato prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998, visto che in base all’art. 2, comma 6, si intende rinnovato ai sensi della stessa Legge. Analogamente, la detrazione può essere fruita anche se nel contratto di locazione non è menzionato il riferimento alla Legge.

Nel caso di un canone convenzionato o concordato la detrazione d’imposta è di:

  • 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Per i giovani che vivono in affitto (minori di anni 30) spetta per i primi tre anni di canone una detrazione fissa di 991,60 euro, a patto però che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro.

Per chi trasferisce la propria residenza nel comune di lavoro per i primi tre anni è prevista una detrazione:

  • di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • oppure di 495,80 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.

Quest'ultima agevolazione, tuttavia, è applicata a condizione che: il lavoratore abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo; il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione; la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Per i contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza la detrazione del 19% è calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza. Oltre ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, la detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

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